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STATUTO

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Premessa

L'ASSOCIAZIONE JONATHAN nasce dall'esperienza della Commissione della Bottega di Jonathan nata nell'ottobre del 1995 e trae la sua origine dalla volontà di affermare una cultura dell'"equità".

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita a tempo indeterminato l'ASSOCIAZIONE JONATHAN di volontariato, con sede in Italia a Torino Via Carlo Capelli, 46/a.

Articolo 2 - Natura

L'ASSOCIAZIONE JONATHAN è un'Associazione di promozione della solidarietà sociale e della solidarietà internazionale. L'Associazione è autonoma, pluralista, apartitica, senza fin&#236 di lucro, a carattere culturale, volontario, democratico, cooperativo.

Articolo 3 - Scopi e finalità

  1. Le finalità primarie dell'Associazione sono quelle di sensibilizzare (rendere consapevoli), promuovere (informare e formare) e sostenere (agire): la pace, la solidarietà, la tolleranza, la nonviolenza. l'interculturalità, la difesa ed il rispetto dei diritti umani, le pari opportunità, lo sviluppo sostenibile, la diversità, il rispetto della legalità, la mondialità.

  2. L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:
    • Promuovere uno sviluppo sostenibile, affinché il riequilibrio del rapporto nord-sud del mondo sia assunto dalla comunità umana nazionale ed internazionale;
    • Intraprendere iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, con particolare attenzione alle trasformazioni ed al miglioramento dell'ambiente urbano, curando il rapporto con il territorio;
    • Promuovere la cultura dell'associazionismo e del volontariato intesi come forma di partecipazione democratica e di cittadinanza attiva e consapevole;

  3. Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:
    • gestione di momenti di formazione e di animazione sui temi dello sviluppo sostenibile del pianeta, dell'educazione alla pace, della tutela dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche e delle peculiarità di ciascun individuo, per fornire opportunità di crescita, di sperimentazione, di relazione, di incontro, di confronto, di lavoro di gruppo e di impegno personale;
    • organizzazione di iniziative informative, attività culturali e ricreative sui temi dello sviluppo sostenibile del pianeta, dell'educazione alla pace, della tutela dell'ambiente;
    • sostegno alle campagne/iniziative, promosse da realtà esterne all'Associazione e coerenti con le finalità e gli scopi della stessa (per es. finanza etica/obiezione monetaria, consumo critico e consapevole, commercio equo e solidale, bilanci di giustizia, gruppo di acquisto solidale, servizio civile nazionale, ecc&#133).

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Articolo 4 - Membri dell'Associazione

Il numero dei/lle soci/e è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa, di sesso, cittadinanza, appartenenza etnica o professione. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.

Articolo 5 - Ammissione in Associazione

  1. Per essere ammessi a socio/a è necessario:
    • formulare richiesta al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza ed eventuali altri dati, anche tramite una scheda;
    • dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
  2. E' compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni dalla data di richiesta, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata, al nuovo socio sarà consegnata la Tessera sociale e il nominativo sarà annotato nel Libro Soci. A seguito dell'accettazione il socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Nel caso la domanda sia respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6 - Diritti degli associati

I/Le soci/e hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative indette dall'Associazione stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni inerenti all'Associazione, ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. I soci non possono farsi rappresentare alle Assemblee da un altro socio.

Articolo 7 - Doveri degli associati

I/Le soci/e sono tenuti/e:

  • al pagamento annuale della quota sociale;
  • all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, nonché a mantenere una irreprensibile condotta civile e morale all'interno dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasferibile.

Articolo 8 - Esclusione degli aderenti

La qualifica di socio/a si perde per:

  • decesso;
  • mancato pagamento della quota sociale;
  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • espulsione o radiazione.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  • L'Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

Articolo 10 - Assemblea

Le Assemblee dei/lle soci/e possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente data, ora di prima e seconda convocazione, luogo e ordine del giorno con preavviso di giorni 15, o dietro richiesta scritta e motivata di 1/10 dei/lle soci/e.

Articolo 11 - Convocazione Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei/lle soci/e aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che non può avvenire nello stesso giorno della prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei/lle presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei/lle partecipanti.

Articolo 12 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Aprile.
Essa:

  • approva il rendiconto economico finanziario;
  • approva le Linee generali del programma di attività per l'anno in corso e il relativo documento economico programmatico;
  • elegge gli organi dell'Associazione (Presidente, Consiglio Direttivo) secondo la scadenza prevista;
  • nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale (estranea al Consiglio Direttivo), che controlli lo svolgimento delle elezioni.
  • delibera l'entità della quota associativa annuale;
  • ratifica le delibere di esclusione e decadenza dei soci;
  • delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati;
  • approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni.

Articolo 13 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto, quando queste siano state poste all'ordine del giorno, necessita del voto favorevole di almeno 2/3 dei/lle presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell' Associazione vale il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

Articolo 14 - Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei/lle presenti. Per la elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Articolo 15 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un/una presidente (con funzioni di moderatore) e da un segretario (con funzioni di verbalizzatore) eletti dall'Assemblea stessa; le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.

Articolo 16 - Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 eletti/e fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.
  2. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
    • il/la Presidente ;
    • il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
    • il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.
  3. I verbali del Consiglio Direttivo dovranno essere a disposizione dei soci.
    Il Consiglio Direttivo può inoltre fissare le responsabilità degli/lle altri/e Consiglieri/e in ordine alle attività dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

  4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il/la presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei/lle Consiglieri/e. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a consenso unanime. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
    Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, mediante, a secondo della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea, o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
    • quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai Regolamenti interni o alle delibere adottate dagli organi sociali;
    • quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
  5. Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale deciderà in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

  6. Il Consiglio Direttivo deve:
    • redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto sulla base delle Linee approvate dall'Assemblea dei/lle soci/e;
    • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
    • redigere il rendiconto economico finanziario;
    • compilare i progetti per l'impegno dei residui del rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea;
    • stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
    • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
    • deliberare circa l'ammissione dei soci/e, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
    • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci/e;
    • formulare un eventuale Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
    • favorire la partecipazione dei/lle soci/e alle attività dell' Associazione;
  7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni di lavoro da esso nominate.
    Detti/e responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Articolo 17 - Consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
Il Consigliere decaduto o dimissionario, può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei componenti originari, dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionano è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro 15 giorni.

Articolo 18 - Il Presidente

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la firma sociale per tutti gli atti, compresi la stipula di contratti, l'apertura di conti correnti e le operazioni bancarie In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

Articolo 19 - Carica Associativa

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 3.

Articolo 20 - Patrimonio, risorse economiche

  1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
    • beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
    • fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
    • contributi, erogazioni e lasciti diversi.
  2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    • Quote associative e contributi degli aderenti;
    • Contributi di privati;
    • Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    • Donazioni e lasciti testamentari;
    • Rimborsi derivanti da convenzioni;
    • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 21 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo. Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 22 - Distribuzione utili e destinazione patrimonio in caso di scioglimento

E' fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge.
Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi stabiliti dal presente Statuto. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio della stessa verrà devoluto ad Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.